Esperimento di guida
A partire dal 1 settembre 2021, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre 5 anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, devono sostenere una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” per accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).
La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato.
Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:
Patente comprendente le categorie | Esperimento/prova pratica di guida |
CE e DE | una di tali categorie |
C (o C1) e DE | categoria DE |
CE e D (o D1) | categoria CE |
C1 (o C1E) e D | categoria D |
C e D1 (o D1E) | categoria C |
C e D | una di tali categorie |
C1E e D1E | una di tali categorie |
C1E e D1 | categoria C1E |
C1 e D1E | categoria D1E |
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE) |
A (o A1 o A2) e B (o BE) | una di tali categorie |
A (o A1 o A2) e B1 | una di tali categorie |
AM e A (o A1 o A2) | categoria A (o A1 o A2) |
AM e B (o B1 o BE) | categoria B (o B1 o BE) |
Esperimento di guida
La durata della prova deve essere di almeno 15 minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti.
L’esito negativo dell’esperimento di guida che elimina il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.
Anche la mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporterà la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio.
La revisione della patente, ricordiamolo, comporta l’obbligo di sostenere di nuovo sia un esame di teoria sia un esame di pratica, entrambi esattamente uguali a quelli del primo conseguimento di patente. Vale la pena sottolineare però che, a fronte di un’istanza di revisione, il conducente ha tempo solo un anno e deve sostenere gli esami e superarli in una sola volta se è bocciato in una o nell’altra parola, la patente viene revocata.